Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Associazione Dermatologica Lombarda" o, in forma abbreviata, "A.D.L.".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Brescia presso la Clinica Dermatologica dell'Università degli Studi di Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto la promozione della cultura medica, in particolare della scienza dermatologica, la prevenzione delle malattie oncologiche cutanee, l'educazione alla cura delle stesse nonchè l'istruzione e l'aggiornamento dei suoi associati.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di celebrazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. La trasformazione dell'Associazione in società può essere deliberata solo con il consenso unanime dei soci risultante dall'atto pubblico di trasformazione.

ASSOCIATI

Art. 5

I soci hanno tutti uguali diritti.

I membri dell'Associazione si suddividono in:

  • Soci fondatori, sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo nonchè gli altri associati iscritti all'associazione precedentemente o contestualmente alla prima assemblea dell'associazione;
  • Soci ordinari, sono i medici specialisti, specializzandi o dottorandi in Dermatologia e Venereologia in regola con l'iscrizione annuale;

Appartengono alla categoria dei soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, del titolo di studio, qualifica, ruolo, incarico, settore di attività professionale svolta nonchè dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. La domanda di ammissione richiede la presentazione da almeno un altro socio ordinario o fondatore.

L'ammissione è deliberata a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'Associazione.

I soci partecipano di diritto alle manifestazioni dell'Associazione, ed hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea; possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo e proporre l'ammissioni di nuovi associati.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle di eventuali regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio stesso in caso di:

  • cessazione della partecipazione alla vita associativa;
  • negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative oltre i due anni;
  • violazione delle norme etiche o statutarie;
  • interdizione inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  • condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati. Le convocazione dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Sono di competenza dell'Assemblea:

  • l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
  • l'approvazione del bilancio annuale consuntivo;
  • la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione di carica del Presidente e del Segretario, quest'ultimo scelto anche tra persone estranee al Consiglio;
  • qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
  • l'approvazione di un regolamento interno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto di almeno i tre quarti dei soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri eletti dall'Assemblea, membri aventi i requisiti scentifici o professionali indicati in apposito regolamento approvato dall'assemblea e dura in carica due anni.

I Consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera, fax o posta elettronica.

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Tesoriere ed il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la fissazione delle sedi e dei temi delle iniziative culturali, sociali e d'aggiornamento, l'organizzazione, almeno una volta l'anno di un meeting e/o incontro a carattere culturale e/o di aggiornamento, la erogazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonchè il termine entro il quale gli stessi dovranno essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più membri.

PRESIDENTE

Art. 10

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esercita altresì i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori.

TESORIERE

Art. 11

L'Assemblea all'atto della costituzione o successivamente al momento della nomina del Consiglio Direttivo, o, qualora questa non vi abbia provveduto, il Consiglio stesso, può nominare un Tesoriere, che potrà essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio. Al Tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; la tenuta dei libri sociali e contabili; la predisposizione delle bozze di bilancio consuntivo da proporre annualmente al Consiglio; la redazione della relazione sulla gestione economica dell'Associazione della quale riferisce all'Assemblea.

SEGRETARIO

Art. 12

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio nonchè la tenuta del registro di cui all'art. 7.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 13

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

Art. 14

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Il o i liquidatori, tenuto conto delle indicazione dell'Assemblea, e sentio l'eventuale organismo di controllo ai sensi di Legge, sceglieranno un'altra associazione operante in un identico settore o analogo settore, cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME APPLICABILI

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile.